La nostra Costituzione definisce la difesa come un diritto “inviolabile” (art. 24) il cui esercizio deve essere garantito “in ogni stato e grado del procedimento”.
Ogni Avvocato prima di poter esercitare le proprie funzioni presta impegno solenne in Tribunale davanti al proprio Consiglio dell’Ordine distrettuale.
La formula recita: “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
E’ una formula che si staglia bene in mente e che si rinnova ogni volta che l’Avvocato riceve un nuovo incarico e quando è chiamato a compiere ogni azione davanti alla giurisdizione. Questo impegno è osservato anche fuori dalle aule dei Tribunali, per diventare comandamento in ogni altro impegno assunto nel sociale e nella vita pubblica: è la “funzione sociale” dell’avvocato!